Lo studio per l'individuazione del Reticolo Idrico Minore ed il regolamento per le attività di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici è stato redatto in ottemperanza a quanto previsto dalla dal R.D. del 25/07/1904 n°523 e s.m.i. e della D.G.R. 25/01/2002 n°7/7868 e s.m.i.
Per effetto dell’art. 1 della Legge 36/94 e del successivo regolamento di applicazione (D.P.R. 238/99), il concetto di acqua pubblica è stato innovato rispetto al vecchio T.U. n°1775/1933, introducendo nell’ordinamento il principio di pubblicità di tutte le acque superficiali e sotterranee.
Successivamente la L.R. 1/2000, in attuazione del D.Lgs n°112/98, ha previsto l’obbligo di individuare il reticolo principale sul quale la Regione stessa continua a svolgere le funzioni di polizia idraulica (ex. R.D. n°523/1904), trasferendo ai comuni e ai consorzi le competenze sul reticolo idrico minore e su quello di bonifica.
È stato individuato l’intero reticolo idrografico e, nell’attribuzione delle competenze, è stato definito quello minore.
In particolare, i corsi d’acqua inseriti all’interno del reticolo idrico minore rispondono ad almeno uno dei tre seguenti criteri:
- sono individuati come demaniali nella cartografia catastale;
- sono stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici;
- sono rappresentati nella cartografia ufficiale (C.T.R. e I.G.M.)
Definendo e cartografando la rete idrografica è stata operata una logica semplificazione, escludendo da qualsiasi reticolo i canali funzionali ai singoli fondi agricoli (canali aziendali) all’interno dei quali la presenza d’acqua è solo saltuaria (stagione irrigua) o occasionale (eventi meteorici); al contrario, sono stati evidenziati quei corpi idrici la cui funzionalità idraulica e/o idrogeologica è elemento distintivo e/o di tutela per il territorio.
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